Ricevere un atto di pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente è una situazione che genera comprensibile preoccupazione. Molti debitori, infatti, temono di perdere integralmente le proprie entrate mensili e di non riuscire più a sostenere le spese essenziali della vita quotidiana.
In realtà, la legge prevede precisi limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, soprattutto quando ad agire è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di cartelle esattoriali, tributi, sanzioni o altri debiti iscritti a ruolo.
Pignoramento dello stipendio: quanto può essere trattenuto?
Quando il pignoramento riguarda lo stipendio, il salario o altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può trattenere liberamente l’intera retribuzione.
L’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 prevede infatti limiti graduati in base all’importo percepito dal debitore:
fino a 2.500 euro mensili, la quota pignorabile è pari a un decimo;
da 2.500 euro a 5.000 euro mensili, la quota pignorabile è pari a un settimo;
oltre 5.000 euro mensili, la quota pignorabile è pari a un quinto.
Ciò significa, ad esempio, che su uno stipendio netto di 1.500 euro l’Agente della Riscossione potrà normalmente pretendere una trattenuta pari a un decimo, e non a un quinto.
Questo aspetto è molto importante, perché non di rado vengono applicate trattenute errate o comunque meritevoli di verifica.
Pignoramento della pensione: il minimo vitale non può essere toccato
Per le pensioni la tutela è ancora più significativa.
L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un limite minimo comunque non inferiore a 1.000 euro.
Solo la parte eccedente tale soglia può essere aggredita, nei limiti previsti dalla legge.
In termini pratici, non è corretto calcolare la trattenuta sull’intera pensione: prima deve essere salvaguardata la quota impignorabile, poi può essere eventualmente applicata la percentuale prevista sulla sola eccedenza.
Attenzione al pignoramento del conto corrente
Una questione particolarmente delicata riguarda il pignoramento del conto corrente sul quale vengono accreditati stipendio o pensione.
In questi casi occorre distinguere tra:
somme già presenti sul conto al momento del pignoramento;
somme accreditate successivamente.
Per gli accrediti successivi, se si tratta di stipendio o pensione, continuano ad applicarsi i limiti di legge. Per le somme già depositate, invece, occorre verificare la provenienza delle somme, il momento dell’accredito e la corretta applicazione delle soglie di impignorabilità.
Anche in questo caso, un controllo tecnico dell’atto può fare la differenza.
Cosa può fare il debitore?
Chi riceve un pignoramento non deve limitarsi a subirlo passivamente. È possibile verificare:
se l’atto è stato notificato correttamente;
se il credito è prescritto;
se le cartelle sottese sono state regolarmente notificate;
se la trattenuta applicata rispetta i limiti di legge;
se è stata violata la soglia del minimo vitale;
se vi sono motivi per proporre opposizione o chiedere una riduzione della trattenuta.
In alcuni casi è possibile contestare l’intera procedura esecutiva; in altri, pur non potendo eliminare il debito, si può ottenere una rideterminazione corretta della quota pignorabile.
Conclusioni
Il pignoramento dello stipendio o della pensione non comporta automaticamente la perdita integrale delle somme percepite. La legge tutela il debitore, prevedendo limiti precisi e soglie di impignorabilità.
Tuttavia, per comprendere se il pignoramento sia legittimo o se la trattenuta applicata sia eccessiva, è necessario esaminare attentamente l’atto ricevuto, le cartelle richiamate e la natura delle somme pignorate.
Chi ha ricevuto un pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’INPS, di una banca, di una finanziaria o di altro creditore può richiedere una valutazione legale per verificare se vi siano margini di opposizione o di riduzione della trattenuta.
