Quando una società entra in liquidazione, il patrimonio viene progressivamente destinato a soddisfare i creditori e a chiudere i rapporti pendenti.
Tra le poste più delicate figura spesso il credito IVA, che rappresenta un credito d’imposta maturato negli anni precedenti e che la società vorrebbe incassare per coprire debiti residui o distribuire ai soci.
Ma è davvero possibile ottenere il rimborso del credito IVA senza presentare una fideiussione?
La risposta è: in alcuni casi sì.
Vediamo insieme come e a quali condizioni.
Le regole generali sul rimborso del credito IVA
Il diritto al rimborso del credito IVA è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/1972, secondo il quale il contribuente può ottenere il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione annuale.
In linea generale:
- per importi fino a 30.000 euro, il rimborso è concesso senza alcuna garanzia;
- per importi superiori a 30.000 euro, è possibile evitare la fideiussione se si presenta un’istanza corredata da visto di conformità e dichiarazione sostitutiva attestante la solidità patrimoniale e la regolarità contributiva.
Queste regole valgono anche per le società in liquidazione, ma con alcune cautele specifiche.
Società in liquidazione: particolarità operative
Quando una società si trova in fase di liquidazione:
- il credito IVA deve essere correttamente indicato nel bilancio finale di liquidazione e nel piano di riparto;
- se la società è già cancellata dal Registro delle Imprese, il diritto al rimborso si trasferisce ai soci pro quota, i quali possono agire in via autonoma per ottenerlo;
- in caso di liquidazione ancora in corso, è il liquidatore a poter presentare l’istanza di rimborso in nome e per conto della società.
Il termine di prescrizione del diritto al rimborso è decennale, come chiarito dalla Cassazione (Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 3075): non si applica, quindi, il termine biennale previsto per i rimborsi ordinari.
Come ottenere il rimborso senza fideiussione
Per evitare la fideiussione, è fondamentale:
- Verificare l’importo del credito – se non supera i 30.000 euro, non serve alcuna garanzia.
- Apporre il visto di conformità e allegare una dichiarazione sostitutiva se l’importo supera la soglia.
- Dimostrare la regolarità fiscale e contributiva della società (anche se in liquidazione).
- Indicare chiaramente la causa di cessazione o liquidazione nella dichiarazione IVA.
- Depositare l’istanza tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, allegando il bilancio finale o il verbale di scioglimento.
Quando la società è già cessata, i soci possono agire direttamente allegando:
- copia della dichiarazione IVA dell’ultimo periodo d’imposta;
- la visura camerale di cancellazione;
- la documentazione contabile che dimostri la spettanza del credito.
Quando invece la garanzia è obbligatoria
La fideiussione resta necessaria nei seguenti casi:
- rimborso richiesto da una società cessata per importi oltre 30.000 euro, in assenza di visto o dichiarazione sostitutiva;
- rimborso chiesto da soggetto non regolare ai fini contributivi (assenza di DURC valido);
- presenza di pregresse irregolarità fiscali o contabili che riducono l’affidabilità del credito.
In tali situazioni, l’Agenzia delle Entrate può subordinare l’erogazione del rimborso alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a tutela del rischio di indebita percezione.
Il caso delle società in concordato o fallimento
Per le società in liquidazione concordataria o fallimentare, il credito IVA può essere rimborsato senza fideiussione entro il limite di 258.228,45 euro, ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004, purché la richiesta sia presentata dal curatore o dal commissario liquidatore e il credito risulti certo e non contestato.
Conclusioni operative
Il credito IVA di una società in liquidazione può essere incassato anche senza fideiussione, purché:
- sia rispettata la soglia di € 30.000 oppure
- si presenti regolare visto di conformità e dichiarazione sostitutiva,
e a condizione che la società o i soci dimostrino la correttezza contabile e fiscale della posizione.
In caso di rigetto o ritardo nell’erogazione, il liquidatore o i soci possono proporre ricorso tributario ex art. 22 del D.Lgs. 546/1992, chiedendo l’immediato riconoscimento del credito e, se del caso, il risarcimento dei costi della fideiussione eventualmente sostenuta.
Consiglio dell’Avv. Vincenzo Alessio
“In fase di liquidazione, la gestione del credito IVA richiede attenzione strategica: un’impostazione corretta della dichiarazione e del bilancio finale può evitare inutili costi di garanzia e accelerare il recupero della liquidità.”
