Il pignoramento presso terzi è una forma di espropriazione forzata che consente al creditore di soddisfarsi direttamente sui crediti che il debitore vanta verso un terzo soggetto (ad esempio lo stipendio, il conto corrente o il TFR). Questa procedura è regolata dagli articoli 543 e ss. del Codice di procedura civile.
Come funziona il pignoramento presso terzi
Il creditore, una volta ottenuto un titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo), può notificare al terzo (datore di lavoro, banca, ecc.) e al debitore un atto di pignoramento, con cui “blocca” le somme che questi ultimi devono al debitore.
A quel punto:
- Il terzo pignorato è tenuto a rendere una dichiarazione sulla sussistenza del credito.
- Il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’assegnazione delle somme al creditore.
Limiti e tutele per il debitore
La legge prevede alcune importanti tutele per il debitore:
- Lo stipendio e la pensione possono essere pignorati solo entro determinati limiti: normalmente fino a un quinto.
- Il conto corrente contenente solo stipendio/pensione accreditati può essere pignorato entro il limite mensile dell'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale.
- Alcune somme sono impignorabili, come assegni di maternità, assegni familiari, sussidi assistenziali.
Quando e come opporsi
Il debitore può proporre opposizione:
- All’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) se ritiene che manchino i presupposti per agire esecutivamente (es. credito estinto).
- Agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) se contesta irregolarità formali o vizi dell’atto di pignoramento.
Il termine per opporsi varia: può essere di 20 giorni dalla notifica dell’atto o fino all’udienza, a seconda del vizio eccepito.
Conclusioni
Il pignoramento presso terzi è uno strumento potente, ma anche complesso. Per questo è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un avvocato, che potrà valutare se sussistano motivi per opporsi o chiedere una riduzione dell'importo pignorabile.