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Come procedere alla rinuncia all’eredità per un minore

2025-10-13 09:51

Vincenzo Alessio

Civile,

Come procedere alla rinuncia all’eredità per un minore

Perché può servire la rinunciaCapita spesso che una successione presenti più debiti che beni. In questi casi, per tutelare il patrimonio del minore, i

Perché può servire la rinuncia

Capita spesso che una successione presenti più debiti che beni. In questi casi, per tutelare il patrimonio del minore, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale possono chiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare a rinunciare all’eredità in suo nome, se la rinuncia è nell’interesse del minore (artt. 316 e 320 c.c.).
Ricorda: i minori possono accettare solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.) e gli atti di straordinaria amministrazione – come rinunciare – richiedono sempre l’autorizzazione del Giudice.

Passaggi operativi (step-by-step)

  1. Raccolta documenti
    • Certificato di morte del “de cuius”.
    • Stato di famiglia/estratto per riassunto dell’atto di nascita del minore.
    • Eventuale testamento/copia autentica.
    • Prova della convenienza della rinuncia: estratti debitori, visure, conteggi passivo/attivo, eventuale inventario dei beni.
    • Documenti di identità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
  2. Ricorso al Giudice Tutelare
    • Si deposita presso il Tribunale del luogo di residenza del minore.
    • Il ricorso espone i fatti (apertura della successione, composizione dell’asse, motivi della convenienza della rinuncia) e chiede autorizzazione a rinunciare in nome e per conto del minore (art. 320 c.c.).
    • Il Giudice può chiedere integrazioni o fissare audizione; poi emette decreto di autorizzazione (o rigetto).
  3. Atto di rinuncia
    • Con il decreto autorizzativo, il genitore/tutore dichiara la rinuncia davanti a notaio o cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.).
    • L’atto viene iscritto nel registro delle successioni.
  4. Comunicazioni e adempimenti successivi
    • Informare eventuali coeredi/creditori.
    • Se previsto, curare le annotazioni nei procedimenti pendenti verso l’eredità.

Tempistiche e termini

  • In generale, il diritto di accettare o rinunciare si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.).
  • Se si è nel possesso di beni ereditari, scattano termini più stringenti per l’inventario; nei casi dubbi è prudente agire subito e, se necessario, valutare l’accettazione con beneficio d’inventario in alternativa alla rinuncia.
  • Chi vi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine perentorio per dichiarare (art. 481 c.c., c.d. “actio interrogatoria”).

Rinuncia o accettazione con beneficio d’inventario?

  • Rinuncia: chiara quando l’asse è passivo o incerto e i rischi superano i benefici.
  • Beneficio d’inventario: utile se si vogliono preservare eventuali utilità senza confondere i debiti ereditari con il patrimonio del minore. Per i minori è regola generale in caso di accettazione.

Costi (indicativi)

  • Ricorso al Giudice Tutelare: contributo unificato/diritti fissi e marche (variabili);
  • Atto di rinuncia: onorari notarili o diritti di cancelleria e imposte in misura fissa.
    (Le voci possono variare per prassi locali: meglio verificare prima di depositare.)

Errori da evitare

  • Rinunciare senza decreto del Giudice Tutelare: l’atto sarebbe invalido.
  • Aspettare e compiere atti che implicano accettazione tacita (es. disporre dei beni ereditari).
  • Sottovalutare la presenza di debiti (cartelle, mutui, pendenze giudiziarie).

FAQ rapide

·         Serve sempre il giudice tutelare? Sì, perché è atto di straordinaria amministrazione.
Dove si rinuncia? Dal notaio o in Tribunale (cancelleria del giudice competente per l’apertura della successione).
Il minore risponderà dei debiti del defunto? No, la rinuncia lo esclude dall’eredità; con il beneficio d’inventario risponde nei limiti dell’attivo ereditario.
Se il giudice nega l’autorizzazione? Si può riproporre con integrazioni o valutare l’accettazione con beneficio d’inventario.

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