Perché può servire la rinuncia
Capita spesso che una successione presenti più debiti che beni. In questi casi, per tutelare il patrimonio del minore, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale possono chiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare a rinunciare all’eredità in suo nome, se la rinuncia è nell’interesse del minore (artt. 316 e 320 c.c.).
Ricorda: i minori possono accettare solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.) e gli atti di straordinaria amministrazione – come rinunciare – richiedono sempre l’autorizzazione del Giudice.
Passaggi operativi (step-by-step)
- Raccolta documenti
- Certificato di morte del “de cuius”.
- Stato di famiglia/estratto per riassunto dell’atto di nascita del minore.
- Eventuale testamento/copia autentica.
- Prova della convenienza della rinuncia: estratti debitori, visure, conteggi passivo/attivo, eventuale inventario dei beni.
- Documenti di identità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
- Ricorso al Giudice Tutelare
- Si deposita presso il Tribunale del luogo di residenza del minore.
- Il ricorso espone i fatti (apertura della successione, composizione dell’asse, motivi della convenienza della rinuncia) e chiede autorizzazione a rinunciare in nome e per conto del minore (art. 320 c.c.).
- Il Giudice può chiedere integrazioni o fissare audizione; poi emette decreto di autorizzazione (o rigetto).
- Atto di rinuncia
- Con il decreto autorizzativo, il genitore/tutore dichiara la rinuncia davanti a notaio o cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.).
- L’atto viene iscritto nel registro delle successioni.
- Comunicazioni e adempimenti successivi
- Informare eventuali coeredi/creditori.
- Se previsto, curare le annotazioni nei procedimenti pendenti verso l’eredità.
Tempistiche e termini
- In generale, il diritto di accettare o rinunciare si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.).
- Se si è nel possesso di beni ereditari, scattano termini più stringenti per l’inventario; nei casi dubbi è prudente agire subito e, se necessario, valutare l’accettazione con beneficio d’inventario in alternativa alla rinuncia.
- Chi vi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine perentorio per dichiarare (art. 481 c.c., c.d. “actio interrogatoria”).
Rinuncia o accettazione con beneficio d’inventario?
- Rinuncia: chiara quando l’asse è passivo o incerto e i rischi superano i benefici.
- Beneficio d’inventario: utile se si vogliono preservare eventuali utilità senza confondere i debiti ereditari con il patrimonio del minore. Per i minori è regola generale in caso di accettazione.
Costi (indicativi)
- Ricorso al Giudice Tutelare: contributo unificato/diritti fissi e marche (variabili);
- Atto di rinuncia: onorari notarili o diritti di cancelleria e imposte in misura fissa.
(Le voci possono variare per prassi locali: meglio verificare prima di depositare.)
Errori da evitare
- Rinunciare senza decreto del Giudice Tutelare: l’atto sarebbe invalido.
- Aspettare e compiere atti che implicano accettazione tacita (es. disporre dei beni ereditari).
- Sottovalutare la presenza di debiti (cartelle, mutui, pendenze giudiziarie).
FAQ rapide
· Serve sempre il giudice tutelare? Sì, perché è atto di straordinaria amministrazione.
Dove si rinuncia? Dal notaio o in Tribunale (cancelleria del giudice competente per l’apertura della successione).
Il minore risponderà dei debiti del defunto? No, la rinuncia lo esclude dall’eredità; con il beneficio d’inventario risponde nei limiti dell’attivo ereditario.
Se il giudice nega l’autorizzazione? Si può riproporre con integrazioni o valutare l’accettazione con beneficio d’inventario.
