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Assegno di mantenimento: quando può essere modificato o revocato

2025-07-29 19:11

Vincenzo Alessio

Civile,

Assegno di mantenimento: quando può essere modificato o revocato

Testo articolo:L’assegno di mantenimento rappresenta un obbligo economico che può essere disposto dal giudice in caso di separazione o divorzio, a fav

Testo articolo:
L’assegno di mantenimento rappresenta un obbligo economico che può essere disposto dal giudice in caso di separazione o divorzio, a favore del coniuge economicamente più debole o dei figli. Tuttavia, tale obbligo non è immutabile nel tempo: può essere modificato o revocato in presenza di determinati presupposti.

1. Presupposti per la revisione dell’assegno

Ai sensi dell’art. 710 c.p.c. (in caso di separazione) e dell’art. 9 della Legge n. 898/1970 (in caso di divorzio), ciascuna parte può richiedere la revisione dell’assegno se sopravvengono cambiamenti oggettivi nelle condizioni economiche o personali.

Tra i motivi più frequenti:

  • perdita o riduzione del reddito del coniuge obbligato;
  • nuovo matrimonio o convivenza stabile del coniuge beneficiario;
  • incremento significativo della capacità reddituale di uno dei coniugi;
  • raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del beneficiario;
  • sopravvenienza di nuovi oneri economici (es. nascita di altri figli).

2. Criteri valutativi del giudice

Il giudice valuta:

  • l’effettiva consistenza e stabilità del mutamento sopravvenuto;
  • la comparazione delle condizioni economiche delle parti;
  • il principio di autoresponsabilità economica, in particolare dopo il divorzio.

Va ricordato che, in materia di divorzio, l’assegno non ha più natura assistenziale automatica, ma è riconosciuto solo in presenza di un significativo squilibrio economico non riconducibile a scelte personali libere e consapevoli.

3. Revoca dell’assegno per convivenza more uxorio

Se il coniuge beneficiario inizia una nuova convivenza stabile e duratura, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Unite n. 32198/2021) ha chiarito che l’assegno può essere revocato, anche in assenza di nuovo matrimonio, se la convivenza realizza una comunità di vita analoga a quella coniugale.

4. Procedura

La modifica o la revoca dell’assegno si richiede mediante:

  • ricorso al Tribunale competente, in via giudiziale,
  • oppure tramite accordo consensuale (se le parti sono d’accordo), eventualmente omologato dal giudice.

 

Conclusione
L’assegno di mantenimento non è cristallizzato nel tempo. In presenza di cambiamenti significativi, può essere modificato o revocato, garantendo un equilibrio tra le posizioni delle parti. È importante affidarsi a un legale per valutare la sussistenza dei presupposti e per avviare l’iter corretto.

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