Le cadute su strada pubblica sono molto frequenti: buche, marciapiedi dissestati, tombini rialzati, ghiaccio o scarsa illuminazione possono provocare lesioni anche gravi. Ma chi risponde dei danni?
La responsabilità dell’ente proprietario della strada
Il soggetto tenuto al risarcimento è l’ente proprietario o gestore della strada, ad esempio:
il Comune,
la Provincia,
l’ANAS.
In questi casi si applica l’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), che impone una responsabilità oggettiva: l’ente risponde salvo che provi il caso fortuito.
Quando scatta il risarcimento
Il danneggiato ha diritto al risarcimento se dimostra:
l’esistenza dell’insidia (buche, pavimentazione rovinata, ostacoli non segnalati),
la pericolosità non visibile e imprevedibile,
il nesso tra caduta e difetto della strada.
Non è richiesto provare la colpa dell’ente, ma solo il nesso causale.
Prove fondamentali
foto del luogo dell’incidente;
testimonianze;
pronto soccorso;
segnalazioni precedenti all’ente;
verbale delle autorità.
Quando l’ente non risponde
L’ente può evitare la responsabilità se dimostra il caso fortuito, ad esempio:
comportamento imprevedibile del danneggiato;
pericolo creatosi pochi istanti prima dell’incidente;
impossibilità oggettiva di intervenire.
Danni risarcibili
danno biologico;
danno morale e sofferenza;
spese mediche;
danno patrimoniale (perdita del reddito, assistenza, ecc.).
Conclusioni
Il risarcimento è spesso ottenibile, ma richiede una raccolta immediata delle prove e una valutazione accurata della dinamica dell’incidente.
