Quando si verifica un incidente stradale, l’attenzione si concentra spesso sui conducenti coinvolti e sull’accertamento delle rispettive responsabilità. Tuttavia, una posizione particolarmente tutelata dall’ordinamento è quella del terzo trasportato, cioè del passeggero che si trova a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Il terzo trasportato, infatti, non è normalmente responsabile della dinamica dell’incidente e, proprio per questo, la legge gli riconosce una tutela rafforzata e più agevole rispetto a quella ordinaria.
Chi è il terzo trasportato?
Per terzo trasportato si intende il soggetto che viaggia come passeggero su un veicolo coinvolto in un incidente stradale. Può trattarsi, ad esempio, del passeggero di un’autovettura, di un motociclo, di un taxi, di un veicolo di un amico o di un familiare.
La particolarità della sua posizione consiste nel fatto che il passeggero non deve, di regola, dimostrare quale conducente abbia causato il sinistro per ottenere il risarcimento.
Cosa prevede l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni
La norma principale è l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, secondo cui, salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il passeggero si trovava al momento dell’incidente, entro il massimale minimo di legge. La tutela opera, quindi, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti.
In termini pratici, ciò significa che il passeggero danneggiato può rivolgere la propria richiesta risarcitoria direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava, senza dover attendere che venga stabilito se la colpa sia del conducente del proprio veicolo o dell’altro mezzo coinvolto.
Quali danni possono essere risarciti?
Il terzo trasportato può chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro, tra cui:
- danno biologico, cioè la lesione dell’integrità psico-fisica;
- danno morale, in presenza di sofferenza soggettiva conseguente all’incidente;
- spese mediche, farmaceutiche e riabilitative;
- danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa;
- danni materiali, come il danneggiamento di beni personali presenti al momento del sinistro.
Naturalmente, il danneggiato dovrà documentare il pregiudizio subito mediante certificati medici, referti di pronto soccorso, fatture, ricevute, eventuali relazioni medico-legali e ogni altro elemento utile a dimostrare il nesso tra incidente e danno.
Il passeggero deve provare la colpa del conducente?
Uno degli aspetti più importanti della disciplina è proprio questo: il terzo trasportato non deve provare la responsabilità del conducente del veicolo su cui viaggiava né quella dell’altro conducente coinvolto.
La ratio della norma è quella di garantire al passeggero una tutela rapida ed effettiva, evitando che egli resti coinvolto nelle complesse contestazioni sulla dinamica del sinistro. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che l’azione diretta del terzo trasportato mira ad assicurare una protezione rafforzata al danneggiato.
Il passeggero dovrà, però, provare:
- di essere stato trasportato sul veicolo;
- che si è verificato un sinistro stradale;
- di aver subito un danno;
- che il danno è conseguenza dell’incidente.
Il limite del caso fortuito
L’assicurazione può sottrarsi al risarcimento solo in presenza di caso fortuito. Si tratta di un’ipotesi eccezionale, che ricorre quando il sinistro sia dovuto a un fattore imprevedibile e inevitabile, estraneo alla normale circolazione stradale.
La nozione di caso fortuito è stata oggetto di ampio dibattito. La giurisprudenza ha chiarito che non ogni fatto del terzo può automaticamente essere qualificato come caso fortuito, perché altrimenti verrebbe svuotata la tutela prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
In altre parole, la compagnia assicurativa non può limitarsi ad affermare che la colpa sia dell’altro conducente per negare il risarcimento al passeggero. Occorre una causa realmente eccezionale, idonea a interrompere il normale collegamento causale tra circolazione e danno.
Cosa deve fare il terzo trasportato dopo il sinistro?
Dopo l’incidente è consigliabile:
- richiedere l’intervento delle autorità, se necessario;
- recarsi tempestivamente al pronto soccorso, anche se i sintomi appaiono inizialmente lievi;
- conservare tutta la documentazione medica;
- annotare i dati dei veicoli coinvolti, delle assicurazioni e dei conducenti;
- raccogliere eventuali testimonianze;
- presentare richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo su cui si viaggiava.
È importante non sottovalutare i tempi: la richiesta risarcitoria deve essere formulata in modo completo, allegando la documentazione necessaria e indicando chiaramente i danni subiti.
Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato?
L’assistenza di un avvocato può essere decisiva soprattutto quando la compagnia assicurativa:
- ritarda la formulazione dell’offerta;
- contesta il nesso causale tra incidente e lesioni;
- liquida una somma insufficiente;
- invoca impropriamente il caso fortuito;
- non riconosce alcune voci di danno.
In questi casi è opportuno valutare con attenzione la documentazione medica, la dinamica del sinistro e l’eventuale necessità di una perizia medico-legale, al fine di ottenere un risarcimento effettivamente proporzionato al danno subito.
Conclusioni
Il terzo trasportato gode di una tutela particolarmente favorevole nel sistema della responsabilità civile automobilistica. In caso di sinistro, il passeggero può chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, senza dover dimostrare preventivamente la colpa dei conducenti coinvolti.
La tutela prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni rappresenta uno strumento importante per garantire al danneggiato una risposta più rapida ed efficace. Tuttavia, per ottenere un risarcimento completo, è fondamentale raccogliere correttamente la documentazione e impostare la richiesta in modo preciso sin dalle prime fasi.
