Introduzione
Lo stalking, disciplinato dall’art. 612-bis del codice penale, punisce chi provoca nella vittima uno stato di ansia, paura o modificazione delle proprie abitudini di vita tramite condotte reiterate.
Le condotte tipiche
Sono considerate condotte persecutorie:
pedinamenti;
minacce o molestie anche via social;
telefonate insistenti;
contatti indesiderati presso il luogo di lavoro o abitazione;
invio di messaggi continui, anche apparentemente innocui.
Requisiti del reato
Per integrare lo stalking devono sussistere:
Reiterazione delle condotte;
Evento di danno sulla vittima (ansia, paura, mutamento delle abitudini);
Dolo generico, cioè la volontà di porre in essere quelle azioni.
Mezzi di prova
Nel processo penale sono fondamentali:
screenshot e chat;
tabulati telefonici;
testimonianze;
C.T.U. psicologica in caso di danno.
Strategie difensive possibili
La difesa può puntare su:
inattendibilità della narrazione;
assenza del nesso causale tra condotta e danno;
mancanza di reiterazione;
fraintendimenti o conflitti reciproci;
comportamento “reciproco” o circoscritto nel tempo.
Conclusione
Lo stalking è un reato complesso e fortemente legato alla prova degli eventi subiti dalla vittima. La difesa deve essere basata su un’analisi accurata dei fatti e dei riscontri oggettivi.
