L’intimazione di pagamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (o il concessionario locale) richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo, già contenute in una cartella esattoriale non pagata nei termini. Molti contribuenti ricevono questo atto senza comprendere esattamente le sue implicazioni e – soprattutto – senza sapere che è possibile difendersi legalmente.
Cos’è l’intimazione di pagamento?
L’intimazione è prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973 e viene notificata almeno cinque giorni prima dell’avvio di un’esecuzione forzata. Serve quindi come ultimo avviso al debitore per saldare il debito oppure per contestare la legittimità della pretesa.
Quando è illegittima?
L’intimazione può essere impugnata nei seguenti casi principali:
- Cartella mai notificata: se l’intimazione si fonda su una cartella esattoriale mai ricevuta, è nulla;
- Decorsi i termini di prescrizione del credito sottostante (es. 5 anni per multe, 10 anni per tributi);
- Violazione del diritto di difesa: ad esempio, se non sono indicati i motivi della revoca di una rateizzazione concessa in precedenza;
- Errore di destinatario o di importi.
Come impugnare l’intimazione
L’impugnazione deve essere fatta entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Commissione tributaria (per tributi e tasse) oppure davanti al giudice ordinario (per crediti previdenziali, multe, ecc.).
L’opposizione può essere:
- All’esecuzione (art. 615 c.p.c.): per contestare il diritto del concessionario di procedere;
- Agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): per contestare vizi formali dell’intimazione.
Cosa fare subito
Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento:
- Verifica la regolarità della notifica e la presenza della cartella presupposta;
- Controlla la prescrizione dei crediti;
- Rivolgiti a un avvocato di fiducia per valutare un ricorso urgente;
- Evita di pagare automaticamente se hai dubbi sulla legittimità dell’atto.
L’assistenza legale è fondamentale
Ogni caso è diverso e richiede un’analisi tecnica. Come studio legale, offriamo consulenza specifica per:
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Avv. Vincenzo Alessio
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